Attestato di Prestazione Energetica (APE) e rinnovo tacito dei contratti di locazione
Interpello MASE: l’APE va rinnovato anche in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione
Un chiarimento atteso da tempo arriva dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con l’interpello n. 30213 del 17 febbraio 2025. Il tema è di quelli che toccano da vicino proprietari, inquilini e operatori del settore immobiliare: l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere rinnovato quando un contratto di locazione si rinnova tacitamente?
La risposta del Ministero è netta: sì, l’APE scaduto deve essere rinnovato anche in caso di rinnovo tacito del contratto, perché tale rinnovo costituisce a tutti gli effetti una nuova locazione.
Il nodo interpretativo: cosa si intende per “nuovo contratto di locazione”?
L’articolo 6 del d.lgs. 192/2005 stabilisce che l’APE è obbligatorio per gli immobili costruiti, venduti o locati “a un nuovo locatario”. Inoltre, nei “nuovi contratti di locazione” deve essere inserita la clausola con cui il conduttore dichiara di aver ricevuto l’APE.
Il dubbio nasceva proprio da qui:
- il rinnovo tacito è da considerarsi un nuovo contratto?
- oppure l’obbligo di APE vale solo alla prima stipula?
Il MASE chiarisce che l’espressione “nuovo contratto” non distingue tra contratti originari e contratti rinnovati, ma serve solo a fissare la data dalla quale l’obbligo è entrato in vigore.
Il rinnovo tacito è una nuova locazione
Il punto decisivo dell’interpello è il richiamo all’art. 1597 del Codice civile: il rinnovo tacito genera una nuova locazione, regolata dalle stesse condizioni della precedente.
Questo comporta due conseguenze fondamentali:
- Il rinnovo tacito è un nuovo contratto a tutti gli effetti.
- Se l’APE è scaduto, deve essere rinnovato al momento del rinnovo tacito.
Il Ministero sottolinea anche che l’Agenzia delle Entrate richiede la comunicazione del rinnovo (anche tacito) ai fini dell’imposta di registro: un ulteriore elemento che conferma la natura di “nuova locazione”.
Coerenza con la normativa europea
Il MASE richiama inoltre la recente Direttiva (UE) 2024/1275, che afferma esplicitamente che l’APE deve essere consegnato al locatario anche in occasione del rinnovo del contratto.
Un passaggio che rafforza ulteriormente l’interpretazione fornita e allinea la normativa italiana agli obiettivi europei in materia di efficienza energetica.
Il Ministero conclude che in caso di rinnovo tacito di un contratto di locazione abitativa ex L. 431/1998, l’APE scaduto deve essere rinnovato al momento della rinnovazione del contratto.
Una posizione chiara, che elimina ogni incertezza interpretativa e impone ai proprietari un’attenzione costante alla validità dell’attestato.
Ricordiamo: l’APE è obbligatorio per la stipula dei contratti e per l’attestazione di rispondenza
Oltre al caso del rinnovo tacito, è fondamentale ribadire che:
- l’APE è obbligatorio per la stipula di qualsiasi contratto di locazione,
- ed è indispensabile anche per il rilascio dell’attestazione di rispondenza nei contratti a canone concordato.
Senza un APE valido, il contratto non è correttamente formato e l’attestazione non può essere rilasciata.
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