La Successione nel Contratto
Cosa succede se, alla morte dell’inquilino, il figlio non convivente si trasferisce nell’immobile per abitarvi?
L’articolo 6 (Successione nel contratto) della L. 392/1978 recita: “In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.”.
Il legislatore, con tale norma, ha voluto tutelare il nucleo familiare dell’inquilino deceduto, garantendo ai familiari la possibilità di continuare a vivere nell’immobile locato senza la necessità di ulteriori atti, contratti o scritture private.
Quindi il Locatore non può rifiutarsi di proseguire la locazione.
Si rende necessario, pertanto, ben comprendere chi sono i familiari “con lui abitualmente conviventi” e considerare la stabilità e l’abitualità della loro residenza nell’immobile locato.
Per esempio, un figlio che si trasferisce nell’abitazione, solo temporaneamente, per assistere un genitore anziano potrebbe non essere considerato un familiare abitualmente convivente.
La ratio della norma, infatti, è quella di tutelare le esigenze abitative del nucleo familiare convivente con il conduttore, anche dopo la sua morte.
Il legislatore, così, si preoccupa di garantire l’affidamento riposto dai familiari nella locazione, evitando loro, dopo il decesso del congiunto, lo stress di cercare un’altra abitazione ed il costo di un trasloco imprevisto.
Avv. Giulio Stoppa
